Gentili associate/i,
in seguito a diverse segnalazioni pervenuteci, inerenti la liquidazione dei rimborsi dei sinistri, il FASI lo scorso 4 febbraio ha inviato formale comunicazione a RBM Salute, Previmedical e AON, chiedendo le motivazioni di tali ritardo.
Il 6 febbraio u.s. RBM Salute ha anticipato risposta via mail, dopo aver presentato le proprie scuse per il disagio, ha comunicato che tutte le richieste di rimborso presentate entro il 10 gennaio saranno liquidate entro lunedì 11 febbraio.
RBM Salute ha precisato che la motivazione dei ritardi è stata originata da questioni tecnico/amministrative inerenti l’attuazione di compliance associate alla Direttiva europea c.d. Solvency II – 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, che impegna le aziende del settore ad adempimenti tecnici per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità delle medesime per ridurre i fattori di rischio a garanzia dei propri clienti.
Nonostante la direttiva sia del 2009, l’Italia ha recepito la medesima con successive modifiche a partire dal 2015, l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha adottato regolamenti, provvedimenti e procedure in continua evoluzione.
Per avere un quadro informativo esaustivo, si può consultare il sito web dell’IVASS:
https://www.ivass.it/normativa/focus/solvency/nn/provv/index.html
Premesso ciò, è stato richiesto a RBM Salute un incontro per accertare se i ritardi sono effettivamente connessi agli adempimenti della Solvency II, considerando che le compagnie assicurative sono obbligate alla redazione delle informazioni e alla rilevazione dei dati come richiesti dalla direttiva europea e dai provvedimenti IVASS.
Qualora il FASI ravvisi che non ci sia connessione, quindi impedimento tecnico originato da questi, procederà nel confermare la richiesta delle penali.
In questa circostanza, come già in altre accadute nei mesi scorsi, il FASI ha operato nell’interesse dei propri soci, ha diligentemente posto in essere azioni a garanzia dei propri associati e nel rispetto dei dettami del contratto di assicurazione in vigore.
SI rammenta che la stipula del contratto di assicurazione vigente risale al 2012, alcune clausole contrattuali, in presenza di nuove/modifiche normative europee e nazionali, queste vengono regolamentate e attuate secondo la c.d. “Gerarchia delle fonti di diritto”, che sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
Nell’ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione, e queste sono disposte secondo una scala gerarchica, secondo la quale la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore.
Nella fattispecie in argomento si tratta di norma privata, considerata di “gerarchia di fonte” inferiore rispetto agli obblighi imposti dalla normativa europea e nazionale.
Questa situazione, come altre, da il senso di quanto ci sia necessità di rivedere i termini della polizza sanitaria che necessariamente deve essere rinnovata nelle clausole e nelle prestazioni a prescindere dal gestore assicurativo alla quale saranno affidate.
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